L’accordo volontario tra 21 paesi europei per la ricollocazione dei migranti
Fonte: Asnor
Riportiamo di seguito la dichiarazione di 21 ministri dell’interno dell’Unione Europea, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, incaricati sulle questioni migratorie, pubblicata il 22 giugno dalla “French Presidency Of The Council Of The European Union”. E’ una dichiarazione importante perché prevede un rafforzamento del sistema di solidarietà tra i paesi nell’affrontare la questione migratoria, secondo l’approccio del Patto europeo per le migrazioni e l’asilo, con particolare riferimento alla possibilità di realizzare ricollocazioni di migranti, prevedendo un volume totale annuo basato sugli impegni degli Stati membri calcolati in base al prodotto interno lordo e alla popolazione.
Tuttavia l’impegno è temporaneo e volontario, e prevede la possibilità di scegliere le nazionalità da ricollocare dando comunque priorità ai migranti più vulnerabili, e anche gli Stati a cui offrire la possibile ricollocazione.
Altrimenti, è possibile prevedere la solidarietà attraverso il versamento di contributi finanziari, o attraverso la fornitura di aiuti materiali, o la realizzazione di progetti nei paesi terzi con impatto sui flussi migratori (nel senso di un loro contenimento), prevedendo un ammontare finanziario minimo, in modo da dare preferenza alle ricollocazioni. Ci si impegna inoltre ad aumentare il contrasto ai flussi secondari (ai movimenti di migranti irregolari tra i paesi dell’Unione) prevedendo un aumento dei loro trasferimenti verso i paesi di primo approdo. Non viene quindi superato il regolamento di Dublino, mentre si continua a sostenere l’esternalizzazione del controllo dei flussi.
Qui di seguito la dichiarazione:
“Noi, Ministri incaricati sulle questioni migratorie di Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, in presenza della Commissione europea:
- consapevoli della necessità di istituire, nel quadro della prima fase dell’approccio graduale del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, e parallelamente all’adozione di approcci generali o mandati di negoziazione per i regolamenti sullo “screening” e su Eurodac, un meccanismo temporaneo di solidarietà destinato a fornire una risposta concreta alle difficoltà migratorie degli Stati membri mediterranei di primo ingresso;
- consapevoli che le sfide migratorie dell’UE sono state intensificate dall’aggressione russa contro l’Ucraina, che negli ultimi mesi ha portato a massicci arrivi di sfollati nel territorio dell’Unione, tali da giustificare l’istituzione di una solidarietà europea senza precedenti;
- riconoscendo che alcuni Stati membri firmatari possono decidere di non essere temporaneamente in grado di contribuire al presente meccanismo a causa dell’eccessiva pressione che stanno incontrando;
- sottolineando che questo meccanismo, sebbene non legislativo e temporaneo, può fornire utili insegnamenti per il meccanismo permanente che sarà introdotto dal regolamento sulla “gestione dell’asilo e della migrazione” proposto dalla Commissione europea, e che le lezioni apprese saranno prese in considerazione nei negoziati in corso su tale strumento;
- pienamente consapevoli che il principio di solidarietà è al centro del progetto europeo e, in particolare, della politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, di cui fa parte l’attuazione del Regolamento di Dublino.
Ci impegniamo ad attuare un meccanismo di solidarietà volontario, semplice e prevedibile, volto a fornire agli Stati membri più colpiti dai flussi migratori nel Mediterraneo e sotto pressione, compresa la rotta atlantica occidentale, un’assistenza basata sulle necessità da parte di altri Stati membri, complementare al sostegno europeo, di offrire ricollocazioni (il metodo di solidarietà scelto) e contributi finanziari, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento 604/2013.
Sottolineiamo, pur riconoscendo che la natura volontaria di questo meccanismo consente agli Stati membri di avere preferenze sulla natura e l’importo dei loro contributi, per quanto riguarda ad esempio il gruppo di persone interessate dalle ricollocazioni (nazionalità, vulnerabilità, ecc.) o gli Stati membri a cui viene fornita la loro solidarietà, che è necessario seguire i seguenti criteri comuni per garantire la previsione del sistema:
- le ricollocazioni dovrebbero andare principalmente a beneficio degli Stati membri che si trovano ad affrontare sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio nella rotta del Mediterraneo e dell’Atlantico occidentale, e applicarsi anche ad altre situazioni per tenere conto dell’attuale situazione di Cipro o di possibili evoluzioni nelle isole greche;
- le ricollocazioni dovrebbero riguardare principalmente le persone bisognose di protezione internazionale, dando priorità a quelle più vulnerabili;
- per garantire la prevedibilità del meccanismo, verrà fissato un volume totale annuo di ricollocazione;
- ogni Stato membro contribuente dovrebbe presentare un impegno di ricollocazione sulla base di un numero indicativo di movimenti basato sulla popolazione e sul PIL [1], mantenendo la possibilità di andare oltre questa quota;
- in caso di pressione sproporzionata su uno Stato membro e sul suo sistema di accoglienza a causa di flussi secondari, tenendo conto dello stato di cooperazione nell’ambito del sistema di Dublino, questo Stato membro dovrebbe potersi appellare per riconsiderare temporaneamente il suo impegno di ricollocazione.
Ci impegniamo, quando uno Stato membro sceglie volontariamente di partecipare alla solidarietà, piuttosto che alla delocalizzazione, attraverso un contributo finanziario a uno Stato membro beneficiario, o anche a progetti in paesi terzi che possono avere un impatto diretto sui flussi alla frontiera esterna, a procedere secondo le seguenti modalità:
- si dovrebbero applicare i principi sopra esposti relativi al calcolo del contributo indicativo di ciascuno Stato membro e alla possibilità di riconsiderarlo temporaneamente in caso di pressione migratoria sproporzionata;
- sarà previsto un contributo minimo indicativo per ogni Stato membro partecipante, in modo da non ridurre eccessivamente l’obiettivo nel caso in cui un numero ridotto di Stati membri partecipi alla ricollocazione, affermando così la precedenza della ricollocazione rispetto ai contributi finanziari come modo per dimostrare solidarietà nell’ambito di questo meccanismo;
- trasferimenti finanziari diretti tra gli Stati membri, per semplicità di bilancio;
- invitare la Commissione, in consultazione con gli Stati membri contributori e beneficiari, a determinare gli Stati membri a cui destinare il contributo finanziario.
Invitiamo la Commissione europea, in stretto collegamento con gli Stati membri e con il supporto delle agenzie, a garantire il coordinamento del meccanismo e a monitorare il rispetto degli impegni dei firmatari; il ruolo di coordinamento comprenderà anche un inventario completo delle esigenze degli Stati membri di primo ingresso, comprese le esigenze di finanziamento dei progetti nei Paesi terzi; la Commissione valuterà i trasferimenti finanziari da effettuare per soddisfare tali esigenze e ne monitorerà l’utilizzo.
Concordiamo che, sulla base delle esigenze espresse dagli Stati membri di primo ingresso, quelli che desiderano contribuire possono fornire loro un sostegno in termini di servizi, personale, strutture (in settori quali l’accoglienza, la sorveglianza delle frontiere, il controllo, il fermo e il rimpatrio); questa solidarietà materiale sarà conteggiata come solidarietà finanziaria in linea con le esigenze valutate dalla Commissione.
Da notare che l’intero meccanismo di solidarietà è aperto agli Stati associati.
Concordiamo sul fatto che il meccanismo di solidarietà si applicherà al momento della firma della presente dichiarazione, ma che i contributi di solidarietà inizieranno, a condizione che la Commissione abbia effettuato l’inventario dei bisogni, a partire dal momento in cui i mandati di negoziazione o gli approcci generali saranno raggiunti in seno al Consiglio sulle proposte dei regolamenti su screening e Eurodac; le ricollocazioni potrebbero tuttavia essere effettuate nei confronti delle persone arrivate nell’UE prima di questo momento, e anche impegnate in seguito; le ricollocazioni dovrebbero essere sostenute dai finanziamenti dell’UE e dall’assistenza dell’EUAA (agenzia dell’UE per l’asilo) in conformità con il suo mandato, su richiesta degli Stati membri interessati.
Concordiamo di fare il punto sull’attuazione di questi impegni prima della scadenza di questo meccanismo, un anno dopo l’inizio della sua applicazione, in modo da decidere sulla sua eventuale proroga, tenendo conto dei progressi compiuti verso l’adozione e l’attuazione dei regolamenti “screening” ed Eurodac, dell’evoluzione dei flussi primari e dell’effettiva prevenzione dei flussi migratori secondari (in particolare secondo il regolamento di Dublino); una revisione preliminare avrà luogo 6 mesi dopo l’adozione degli approcci generali di questi regolamenti e l’inizio delle operazioni di solidarietà; si verificherà l’eventuale impatto di questo meccanismo sui flussi e si prenderà in considerazione un’eventuale estensione del campo di applicazione del meccanismo.
Ci impegniamo a massimizzare la cooperazione per affrontare i flussi migratori secondari aumentando il ritmo dei trasferimenti Dublino, riconoscendo al contempo l’importanza di garantire ai beneficiari di protezione internazionale l’accesso alla mobilità legale tra gli Stati membri e che le disposizioni pertinenti del Patto dovrebbero essere esaminate a tale riguardo.
Affermiamo la nostra volontà di concludere rapidamente la prima fase dei negoziati del Patto europeo sull’asilo e la migrazione, di cui la presente Dichiarazione è un elemento essenziale, e di continuare i negoziati su tutti gli elementi del Patto, in seno al Consiglio e con il Parlamento, il prima possibile, per fornire all’Unione il quadro legislativo stabile di cui ha bisogno per affrontare le sfide future in materia di asilo e migrazione.
[1]. Calcolato moltiplicando il numero totale di trasferimenti target per gli Stati membri per la media del loro prodotto interno lordo nazionale rispetto al PIL totale degli Stati membri che trasferiscono i migranti, e della loro popolazione rispetto alla popolazione totale degli Stati membri che trasferiscono.